Da qualche giorno è entrata in vigore la legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 che modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.
In sintesi, il disegno di legge costituzionale inserisce nella Carta costituzionale un espresso riferimento alla tutela dell’ambiente e degli animali, recando modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione.
In particolare, integrando l’articolo 9 della Costituzione, il disegno di legge in esame introduce tra i principi fondamentali la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Stabilisce, altresì, che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Modifica, inoltre, l’articolo 41 della Costituzione, prevedendo che l’iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente e che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini ambientali.
Art. 9: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Art. 41: L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
Personalmente avrei fatto qualcosina di più ed il riferimento alle alle generazioni future lo avrei inserito anche all’art. 2 della Costituzione laddove si parla dei doveri inderogabili di solidarietà, nella speranza che ad una seppur minima tutela formale seguirà una maggiore tutela sostanziale da parte dei soggetti politici ed economici del Paese.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale (ed intergenerazionale.)
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente, Dossier A.C. 3156-B Camera & Senato
La tutela dell’ambiente nella Costituzione, Note sull’A.S. n. 83 e abbinati-A, giugno 2021
La tutela dell’ambiente. Il buon passo di futuro fatto e la strada ancora da fare E. Giovannini 9.02.2022 su Avvenire
Una Costituzione per le future generazioni E. Giovannini 3.03.2022 su Repubblica
ASviS Live – La Costituzione e lo sviluppo sostenibile – 5/4/22